Apportate modifiche ed integrazioni al D.Lgs. n. 102/2014
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie generale n° 172 del 25 luglio 2016 il Decreto Legislativo n°141 del 18 luglio 2016 che reca “Disposizioni integrative al Decreto legislativo 4 luglio 2014 n° 102 di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica”.
Si segnala in modo particolare l’art. 5 del nuovo provvedimento che interviene sulla modalità di suddivisione delle spese connesse ai consumi di calore per il riscaldamento, il raffrescamento a l’acqua calda sanitaria in impianti termici centralizzati a servizio di più utenze.
Il decreto infatti stabilisce che quando la metodologia di riparto prevista dalla norma UNI 10200 (indicata come metodo di riparto da utilizzare normalmente) non sia applicabile o siano comprovate, mediante relazione tecnica asseverata, differenze di fabbisogno termico per metro quadrato tra le unità immobiliari costituenti il condominio superiori al 50%, è possibile suddividere l’importo complessivo tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 70% agli effettivi prelievi volontari di energia termica; gli importi rimanenti possono essere suddivisi a titolo esemplificativo e non esaustivo secondo i millesimi, i metri quadrati o i metri cubi utili, oppure secondo la potenza termica dei corpi scaldanti installati.
Pertanto, per dimostrare in modo oggettivo la situazione caso per caso, è sempre necessario procedere con il calcolo del fabbisogno teorico di energia per ogni unità immobiliare, secondo le norme UNI TS 11300, richiamate dalla UNI 10200.
Le nuove disposizioni sono facoltative nei condomìni o gli edifici polifunzionali ove, alla data di entrata in vigore del nuovo decreto (26 luglio 2016), si sia già provveduto all’installazione dei dispositivi di termoregolazione e contabilizzazione individuale del calore e si sia già provveduto alla relativa suddivisione delle spese.
Rimane sempre confermata la possibilità per la prima stagione termica successiva all’installazione dei dispositivi sopra indicati , che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà.