Nuove regole antincendio per edifici di civile abitazione
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 30 del 5 febbraio 2019 il Decreto Ministeriale 25 gennaio 2019, che reca modifiche ed integrazioni alle norme di sicurezza antincendio per edifici di civile abitazione (DM n° 246 del 16 maggio 1987).
Il nuovo Decreto stabilisce che per gli edifici di civile abitazione con altezza ai fini antincendio superiore a 24 metri di nuova realizzazione o sottoposti a modifiche sostanziali che riguardino le facciate, siano rispettati specifici requisiti antincendio riferiti alle facciate stesse; dovranno essere previsti idonei requisiti tali da limitare lo sviluppo di un eventuale incendio e la caduta di parti strutturali o frammenti.
A tale scopo, nelle more della determinazione di metodi di valutazione sperimentale dei requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili, il decreto richiama la guida per la determinazione dei requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili allegata alla circolare 5043/2013 del Ministero dell’interno dipartimento dei VVF. da utilizzare come utile riferimento progettuale.
Inoltre, il nuovo dettato normativo introduce sostanziali novità per quanto riguarda la gestione della sicurezza antincendio per gli edifici destinati a civile abitazione sia nuovi che esistenti di altezza ai fini antincendio superiore a 12 metri.
Il responsabile dell’attività (l’Amministratore nel caso di Condomìni o il Proprietario) dovrà provvedere alla pianificazione e verifica periodica delle misure da attuare in caso di incendio, come la fornitura delle informazioni riguardanti le procedure di sicurezza ed emergenza, i divieti e le precauzioni da adottare, la manutenzione dei presidi antincendio, le verifiche periodiche e gli interventi di manutenzione necessari.
Per gli edifici con altezza ai fini antincendio compresa tra 54 e 80 metri è prescritta l’installazione di un sistema manuale di segnalazione dell’emergenza incendio mentre per quelli con altezza antincendio superiore a 80 metri dovrà essere individuata e nominata una figura con funzioni di coordinatore per l’emergenza e un responsabile della gestione della sicurezza ed installato un impianto di allarme vocale (EVAC) con lo scopo di guidare l’evacuazione dell’edificio in caso di emergenza.
La scadenza temporale per l’installazione dei sistemi manuali di allarme e degli impianti EVAC è fissata per il 6 maggio 2021 mentre i restanti aspetti legati alla gestione ed alla organizzazione della sicurezza antincendio dovranno essere previsti entro il 6 maggio 2020.
Il nostro Studio Tecnico è a disposizione per supportare le Amministrazioni Condominiali e i Proprietari per tutte le necessità in merito agli adempimenti richiesti.
E’ possibile scaricare il Decreto in oggetto cliccando qui e la lettera circolare VVF 5043/2013 ed il relativo allegato cliccando qui.
Per scaricare una breve guida riepilogativa clicca qui