Superbonus 110%: attività preliminari necessarie in attesa dei provvedimenti attuativi!
Il Decreto n. 34 del 19 maggio 2020, noto come “Decreto rilancio”, prevede la possibilità di incentivazione fiscale nella misura pari al 110% dei costi sostenuti dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per interventi di efficientamento energetico e di adeguamento sismico del patrimonio edilizio esistente.
In particolare l’art. 119 definisce gli interventi ammessi, fissa i relativi requisiti tecnici ed individua i soggetti ammessi alla detrazione fiscale mentre l’art. 121 riguarda la possibilità di cessione del credito e dello sconto in fattura.
In sintesi, in tema di efficientamento energetico negli edifici Condominiali, il bonus fiscale che prevede il recupero del 110% delle spese sostenute (da suddividere in 5 annualità di pari importo), è applicabile per i seguenti principali interventi:
- isolamento termico delle superfici disperdenti opache verticali ed orizzontali che interessano l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 25% della superficie lorda disperdente dell’edificio;
- interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la produzione di acqua calda sanitaria del tipo a condensazione o a pompa di calore.
L’aliquota del bonus fiscale si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all’art. 14 del Decreto Legge 63/2013 (come ad esempio la sostituzione di infissi), a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno dei due interventi principali sopra descritti.
Ai fini dell’accesso alla detrazione fiscale, gli interventi devo assicurare un miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio ovvero, se non è possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) ante e post interventi, rilasciato da Tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
Il D.L. rilancio dovrà essere convertito in Legge entro il 19 luglio 2020, con probabili modifiche del testo originario e dei limiti massimi di spesa; sarà necessario pertanto verificare le effettive modalità di accesso al bonus fiscale in funzione dell’effettivo testo di legge approvato; di conseguenza non è possibile affermare allo stato che gli interventi saranno completamente “a costo zero” per il contribuente.
Inoltre, entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Legge di conversione, il Ministero dello Sviluppo Economico (MI.SE) dovrà indicare, con apposito provvedimento, le modalità di trasmissione dell’asseverazione che i tecnici abilitati predisporranno per dimostrare il rispetto dei requisiti e le relative modalità attuative.
Infine si attende ancora un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate circa le modalità per la richiesta della cessione del credito o dello sconto in fattura.
Nell’attesa che si delinei un quadro definitivo per l’accesso al bonus fiscale, è fondamentale predisporre una serie di azioni preliminari di diagnosi energetica del sistema edifico/impianto nello stato di fatto e individuare quali azioni di efficientamento energetico prevedere, per poter raggiungere l’obiettivo del miglioramento di almeno due classi energetiche richiesto per l’accesso al bonus del 110%.
Il nostro studio termotecnico, operante da oltre 40 anni nell’ambito del risparmio energetico, è in grado di fornire tutta la consulenza tecnica necessaria allo scopo di predisporre un documento di sintesi in grado di informare e orientare il Condominio preliminarmente e in modo del tutto indipendente nelle scelte più opportune.
Se all’esito della diagnosi non risultasse possibile raggiungere il miglioramento necessario per poter accedere al bonus 110%, sarà sempre possibile utilizzare la diagnosi energetica preliminare per definire la convenienza di realizzare comunque gli interventi di efficientamento energetico, accedendo in alternativa agli altri incentivi fiscali vigenti.
Si auspica che le probabili modifiche che verranno apportate al testo originario, non siano tali da ridurre le finalità di rilancio dell’economia e di risparmio energetico ed economico per gli utenti finali.